07/10/2023 – È stato sospeso dal Tar del Lazio, in attesa dell’udienza di merito, il decreto del 7 agosto 2023 che aveva equiparato i prodotti di cannabidiolo (CBD) a uso orale alle sostanze stupefacenti.
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Aggiornamento Tabelle stupefacenti: inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis.
Con decreto del 7 agosto 2023 è stato revocato il DM Salute 28 ottobre 2020 concernente la sospensione dell’entrata in vigore del decreto del Ministro della salute 1° ottobre 2020, recante «Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis».
Dall’entrata in vigore del presente provvedimento di revoca – 20 settembre 2023 – decorrono, pertanto, gli effetti del decreto del Ministro della salute 1° ottobre 2020 e, di conseguenza, il cannabidiolo (CBD) estratto da cannabis è soggetto a ricetta medica non ripetibile e sottoposto alle regole previste per i medicinali di cui Tabella dei medicinali, sezione B.
Inoltre, con tre distinti decreti del 1°, 2 e 3 agosto 2023, in vigore dal 29 agosto 2023, il Ministero della Salute ha disposto l’aggiornamento delle tabelle stupefacenti di cui al D.P.R. 309/1990.
In particolare, sono state inserite nuove sostanze psicoattive nella Tabella I e nella Tabella IV del suddetto D.P.R.
(fonte: Circolare Fofi n. 14606)